5G
Nota informativa ANCI per gli Enti locali
Nota informativa ANCI per gli Enti locali
Da diversi mesi i Comuni sono sollecitati su più fronti rispetto alla tecnologia 5G (la quinta generazione delle tecnologie di comunicazione elettronica in mobilità) e ai relativi piani di sviluppo della rete mobile da parte degli operatori di telecomunicazione.
ANCI ha pertanto reso disponibile sul proprio portale una nota informativa sulla tecnologia 5G con tutte le informazioni e il quadro giuridico di riferimento a supporto degli enti locali nello svolgimento delle proprie competenze amministrative in tema di installazione di impianti radioelettrici di comunicazione.
Si tratta infatti, ricorda la nota, di una tecnologia che non solo permetterà velocità di connessione maggiori di quelle attuali, ma abiliterà una serie di nuovi servizi nell’ambito della c.d. “Internet of Things” quali quelli relativi alla mobilità, alla gestione della logistica, al monitoraggio ambientale e delle infrastrutture, alla telemedicina, all’agricoltura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Si riporta di seguito la parte del documento relativa alle competenze del Comune, rimandando al testo completo per gli aspetti tecnologici.
Le competenze dei Comuni
L’ordinamento italiano considera le infrastrutture di comunicazione mobile tra le “opere di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del Codice stesso, ne garantisce la distribuzione in tutto il territorio nazionale in quanto “assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”.
L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici è subordinata, in base alla tipologia degli stessi, al rilascio di specifica autorizzazione dell’Ente locale all’operatore di telecomunicazioni (art. 87 del D.Lgs. 259/2003) o alla segnalazione certificata di inizio attività (art. 87-bis del D.Lgs. 259/2003), sempre fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al citato art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Lo stesso articolo 4, al comma 1, demanda allo Stato la funzione di determinare, ai fini della tutela della salute, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici.
Il comma 6 dell’art. 8 della stessa Legge n. 36/2001 demanda invece ai Comuni la fondamentale competenza di pianificazione urbanistica degli impianti, recitando: “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Ciò ai fini del rispetto dei limiti di emissione sopra citati definiti dallo Stato e delle competenze regionali in termini di indirizzi urbanistici e monitoraggio ambientale. Rispetto a tale ripartizione di competenze, ai fini di una corretta applicazione delle stesse appare utile richiamare l’attenzione dei Comuni sulla “Segnalazione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato relativa agli ostacoli nell’installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G” di cui all’Adunanza dell’Autorità stessa del 12 dicembre 2018, nella quale si segnala che “alcuni regolamenti comunali […] fissano in modo ingiustificato limiti alle emissioni elettromagnetiche e di potenza, in difformità rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale […]. A tale riguardo, si rileva che i valori delle emissioni da rispettare sono fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ispirato ai principi di minimizzazione alle esposizioni e di precauzione”.