È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ai sensi dei quale si dispone la proroga di termini di legge in diversi settori.
In particolare, il provvedimento apporta modifiche alla disciplina dello smartworking nella Pubblica Amministrazione prevedendo, in sintesi, che:
- fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (in deroga alle misure di cui all’art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), le Pubbliche Amministrazioni organizzano il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile in modalità semplificata (di cui all’art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n. 18/2020), a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 263, commi 1 e 2, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77);
- le Pubbliche Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile (art. 14, comma 1, primo periodo, Legge 7 agosto 2015, n. 124);
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in smartworking, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano (art. 14, comma 1, terzo e quarto periodo, Legge 7 agosto 2015, n. 124).
Inoltre, l’art. 6 del Decreto proroga le modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei consulenti del lavoro, oltre che degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, prevedendo che le disposizioni in materia – ivi incluso il comma 2 bis dell’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – siano applicate fino al 31 dicembre 2021 (art. 6, comma 8, primo periodo, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 2021, n. 21).
Per tutti i dettagli, consulta il Decreto.