Pubblica amministrazione:
ecco le prime faq sul green pass e sul rientro in ufficio
ecco le prime faq sul green pass e sul rientro in ufficio
FAQ SULLâAPPLICAZIONE DELLâOBBLIGO DI GREEN PASS NELLA PA (DPCM 12 OTTOBRE)
1. Qual è lâatto normativo che ha esteso lâutilizzo del green pass sui luoghi di lavoro?
La necessitĂ della Certificazione verde COVID-19 (green pass) per lâaccesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, è stata disciplinata dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante âMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lâestensione dellâambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screeningâ .
2. Ci sono ulteriori indicazioni da parte del Governo sulle modalitĂ di utilizzo del green pass nelle pubbliche amministrazioni?
SĂŹ. Con Dpcm del 12 ottobre 2021, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro della Salute, sono state dettate le âLinee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per lâapplicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personaleâ.
3. Quali sono le figure obbligate al rispetto dellâobbligo di green pass per lâaccesso alle amministrazioni pubbliche?
Lâobbligo del green pass riguarda tutti i dipendenti pubblici e, poichĂŠ riguarda anche i lavoratori privati, è esteso a tutti coloro che accedono alle amministrazioni, anche occasionalmente, per svolgere attivitĂ lavorativa o di formazione o di volontariato. Lâobbligo di green pass va rispettato anche dai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso.
4. Gli utenti dei servizi hanno lâobbligo di green pass?
No. Lâunica categoria di soggetti esclusa dallâobbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per lâerogazione del servizio che lâamministrazione è tenuta a prestare.
5. I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi (sindaci, consiglieri comunali, assessori) sono obbligati ad avere il green pass per accedere ai luoghi in cui esercitano le proprie funzioni?
SĂŹ. I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
6. Chi è escluso dallâobbligo di possedere ed esibire il green pass?
Lâobbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarĂ effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale â previa trasmissione al medico competente dellâamministrazione di appartenenza della relativa documentazione sanitaria rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 non potrĂ essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, se autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che questi soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
7. Come può essere svolto lâaccertamento del possesso del green pass?
Ogni amministrazione è autonoma nellâorganizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalitĂ operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. Ă opportuno utilizzare modalitĂ di accertamento che non determinino ritardi o code allâingresso. Laddove lâaccertamento non avvenga al momento dellâaccesso al luogo di lavoro, esso dovrĂ avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrĂ essere generalizzato o a campione, purchĂŠ in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre allâapp âVerificaC19â, saranno rese disponibili specifiche funzionalitĂ che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
8. A quali conseguenze va incontro il dipendente pubblico privo del green pass al momento dellâaccesso al luogo di lavoro?
Nel caso in cui un dipendente pubblico comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dellâaccesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nĂŠ altro compenso o emolumento, comunque denominati.
9. Quali sono le sanzioni previste per il personale delle pubbliche amministrazioni che accede ai luoghi di lavoro in violazione delle norme in tema di green pass?
Lâaccesso dei dipendenti pubblici ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di in tema di green pass, ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione. Ă ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni di cui allâart. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.
10. Quali sono le sanzioni previste per il datore di lavoro pubblico in caso di mancata effettuazione dei controlli o di mancata adozione delle misure organizzative richieste dalla norma entro il 15 ottobre?
Il datore di lavoro che omette i controlli o che non adotta le misure organizzative per lâorganizzazione delle verifiche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione.
11. Sono previste deroghe allâobbligo di esibizione del green pass per lâaccesso ai luoghi di lavoro?
No. La normativa non consente deroghe, ad eccezione delle categorie esenti.
12. Quali misure deve intraprendere lâamministrazione in relazione ai servizi forniti allâutenza?
Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autoritĂ sanitarie e dagli eventuali protocolli dâintesa stipulati con le organizzazioni sindacali al fine di evitare che lâaccesso agli uffici da parte di utenza non tenuta a possedere o a esibire il green pass possa comportare rischi di contagio.
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FAQ SUL RIENTRO IN PRESENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI DAL 15 OTTOBRE (DPCM 23 SETTEMBRE E DM 8 OTTOBRE)
1. Dal 15 ottobre, per garantire un rientro ordinato dei lavoratori pubblici negli uffici, è prevista la flessibilità degli orari di ingresso e di uscita, cosÏ come degli orari di apertura degli sportelli. Ogni amministrazione ha piena autonomia?
SĂŹ, ogni amministrazione ha piena autonomia nel disciplinare le diverse forme di flessibilitĂ previste dal decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, ovviamente valutandole in relazione alle esigenze della propria utenza e del proprio territorio.
2. Chi è considerato esente dallâobbligo di possedere ed esibire il certificato verde può richiedere di lavorare in smart working? E chi non ha il green pass?
Il lavoro agile è uno strumento di carattere organizzativo e una modalità di rendere la prestazione di lavoro, Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del green pass, è dunque inibito anche il lavoro agile. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale (che sono gli unici esentati dal possesso del green pass), possono comunque accedere agli uffici e lavorare in presenza, ferma restando la possibilità , per tutti i lavoratori in regola con la certificazione verde covid-19, di utilizzare il lavoro agile al ricorrere delle condizioni previste dal decreto.
3. Le amministrazioni che hanno giĂ approvato i Pola (Piani organizzativi per il lavoro agile) potranno continuare con lo smart working, nelle more della definizione dei Piao (Piani integrati di attivitĂ e organizzazione)?
SĂŹ, ma nel rispetto delle condizionalitĂ previste dal decreto ministeriale, fermo restando lo svolgimento di tutta la capacitĂ operativa in presenza per la fruizione dei servizi da parte dellâutenza.
4. Il rientro in presenza richiede nuovi protocolli di sicurezza? Quali sono le regole minime di prevenzione anti-contagio da rispettare?
Il decreto del ministro per la Pubblica amministrazione dellâ8 ottobre 2021, sul quale il Comitato tecnico-scientifico si è espresso favorevolmente nella seduta del 5 ottobre, si applica nel rispetto delle misure minime vigenti di carattere sanitario, coerenti con le autorizzazioni alle riaperture previste nei provvedimenti del Cts.
5. Le amministrazioni sono tenute a fornire comunicazioni specifiche ai dipendenti in vista del 15 ottobre?
Le amministrazioni non sono obbligate a fornire comunicazioni specifiche, ma restano libere di organizzarsi nel modo piĂš confacente alla propria realtĂ purchĂŠ rispettino le misure previste nel decreto ministeriale.
Fonte: Ministero per la pubblica Amministrazione