Nella legge 234/2021
il fondo per l’incremento dell’indennità degli amministratori locali
il fondo per l’incremento dell’indennità degli amministratori locali
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, Ufficio XII – in data 30 dicembre 2012, ha fornito tempestivamente la risposta a una richiesta di parere avanzata dall’Anci in materia d’indennità degli organi di governo, come prevista dai commi da 583 a 587 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di bilancio 2022”). La richiamano gli esperti di Anci Risponde nel considerare il quesito di un Comune che chiedeva se l’integrazione all’indennità degli amministratori locali sia finanziata dallo Stato o meno, al fine di poter impostare correttamente il bilancio 2022-2024 con voce di entrata e spesa. In particolare – aggiungono gli esperti – il problema posto era il seguente: l’aumento da applicare nel 2022 e nel 2023 deve corrispondere o meno all’importo derivante dal calcolo del 45% e del 68% sull’aumento totale a regime nel 2024 per ciascuna fascia demografica dei Comuni?
Sulla base della risposta del Mef, gli esperti di Anci Risponde fanno notare che i citati commi prevedono che l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario possa essere incrementata, in misura graduale negli anni 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dall’anno 2024, sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle misure massime percentuali indicate al comma 583. Le indennità in parola, secondo il comma 584, dovranno essere adeguate come minimo per il 2022 per il 45% degli incrementi massimi e per il 2023 per il 68%, ma possono essere comunque corrisposte subito fino all’importo massimo indicato per il 2024. Al fine di evitare dubbi applicativi, la nota del Mef – sottolineano gli esperti – ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza. Trattasi, quindi, di veri e propri incrementi delle indennità. le risorse stanziate (con il comma 586), a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione in esame (Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 150 milioni per l’anno 2023 e Euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2024), risultano coerenti con l’applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi prima dell’anno 2024 e a regime a partire dal 2024.
Pertanto – concludono gli esperti di Anci Risponde – l’Ente che preveda di adeguare le indennità per il 2022 e per il 2023 nella misura minima prevista dovrebbe incrementare di pari importo sia la spesa per indennità di funzione che il trasferimento a copertura. Nel caso in cui, invece, il Comune proceda all’adeguamento delle indennità per percentuali superiori, occorrerà procedere con prudenza, poiché non sembra essere assicurata la copertura integrale dell’incremento eccedente le percentuali indicate al comma 584. In tal caso, è prudente prevedere una maggiore entrata per il trasferimento a copertura solo nei limiti delle percentuali d’incremento indicate al comma 584 a fronte di una maggiore spesa per incremento dell’indennità, naturalmente, e forse momentaneamente, da finanziare per la differenza con risorse proprie.