Con il decreto del 28 luglio 2022, il Ministro dell’Interno ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 agosto p.v. Il provvedimento esplicita altresì, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio fino al nuovo termine.
La proroga è di carattere generale e coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati.
Sugli effetti della proroga in materia di entrate e sulle modalità delle conseguenti variazioni di bilancio si rimanda alla nota IFEL del 30 giugno scorso, relativa alla precedente proroga.
Ulteriore effetto della proroga del termine per l approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento al 31 dicembre p.v. (120 giorni successivi) del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8 comma 3 del DM 24 giugno 2022.
Meno chiara è, alla luce di questa ulteriore proroga, la disciplina per la verifica della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale del bilancio di previsione, i cui termini sono fissati per legge al 31 luglio (rispettivamente, artt. 193 e 175 TUEL).
Nel caso di coincidenza temporale dei termini dovuto alla proroga in precedenza vigente (31 luglio), sulla base di precedenti recepiti dalla Commissione Arconet (faq n. 8 del 20 luglio 2015), è acclarata, per gli enti che approvano il bilancio di previsione nel corso del mese di scadenza, la possibilità di attestare la salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso la stessa delibera di approvazione del bilancio, ritenendo in questi casi superflua una verifica ulteriore e disgiunta della salvaguardia degli equilibri (cfr. nota IFEL del 26 luglio scorso).
Si deve ritenere, in primo luogo, che questa disciplina resti valida per tutti gli enti che approvino il bilancio entro il 31 luglio p.v. È poi ragionevole pensare che la stessa condizione possa valere anche per gli enti che si avvarranno della proroga ulteriore al 31 agosto, considerando che la disciplina dell’esercizio provvisorio già contiene limiti alla gestione, improntati a criteri prudenziali nell’utilizzo delle risorse correnti. Tuttavia, il carattere legislativo dei termini previsti dal TUEL per gli adempimenti di salvaguardia e assestamento rende auspicabile un chiarimento ufficiale, così da evitare effetti di messa in mora per gli enti che non avessero provveduto ad adempimenti tipici della gestione ordinaria entro il 31 luglio, essendo in ritardo sulle previsioni 2022-24.