Un ente pone un quesito complesso in ordine agli incentivi tecnici, di cui agli articoli 45 e 114 del D.Lgs. 36/2023, e si chiede, innanzitutto, se in caso di appalti di forniture e servizi complessi, come individuati anche dall’allegato citato dall’art 114 , seppur inferiori ai 500 mila, sia corretto che il RUP non coincida con il direttore dell’esecuzione, la cui nomina deve essere espressamente motivata.
In second’ordine chiede se, alla luce delle recenti modifiche apportate dal nuovo codice, è possibile prevedere detto incentivo anche in caso di affidamento diretto, preceduto da indagine di mercato, prescindendo dal valore dello stesso, in quanto nel regolamento in essere sugli incentivi è previsto un limite dei 40 mila €, e se, altresì, è possibile riconoscere detti incentivi anche per gli affidamenti PNRR.
Da ultimo richiede inoltre se nel caso in cui il RUP rinunci alla sua quota di incentivo la stessa possa essere distribuita agli altri componenti del gruppo lavoro anche in deroga alle percentuali previste da regolamento.
Gli esperti di Anci Risponde, fanno rilevare sul primo punto, ovvero al fatto se il RUP possa non coincidere con il diretto dell’esecuzione, che è corretto separare il RUP dal direttore dell’esecuzione poiché i servizi sono classificati come complessi, indipendentemente dal valore, in presenza delle caratteristiche di cui all’art. 32 comma 2 dell’allegato ii.14 le forniture sono qualificate sempre come di particolare importanza per importi superiori ai 500.000,00 euro (comma 3 dello stesso articolo dell’allegato), ferma restando l’individuazione di cui al comma 2. ne deriva che anche qualora la fornitura sia di importo inferiore ai 500.000,00 euro ma presenti complessità e/o importanza il RUP e il DEC non possono coincidere;
– in linea di principio nulla osta alla previsione degli incentivi alle funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto, si deve rilevare però che l’allegato i.10, nel prevedere le “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” sembra fare riferimento ad attività tipiche di procedure di importo normalmente superiore alla soglia dell’affidamento diretto;
– per quanto attiene invece alla possibilità di riconoscere incentivi anche in caso di affidamento diretto si risponde che sì, detti incentivi sono previsti anche per gli affidamenti PNRR, la previsione degli incentivi deve però essere inserita nel quadro economico del relativo progetto PNRR e i relativi costi devono essere calcolati entro i limiti previsti dalla Circolare MEF 4/2021;
– in ultimo, i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice (art. 45 comma 3 del codice). Astrattamente in caso di rinuncia del RUP le risorse possono essere ripartite tra gli altri ma va considerato sempre il limite di cui al comma 4 dell’art. 45 secondo cui “l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.