Il quesito in evidenza verte in merito alle disposizioni di cui agli articoli 100, commi 4 e 11, e 120, comma 9 (cd. “quinto d’obbligo”) del d.lgs. 36/2023, a tal proposito l’ente pone i seguenti puntuali interrogativi:
considerando che l’articolo 100, comma 11 del Codice, riferendosi al requisito del fatturato globale specifica che le stazioni appaltanti non possono richiedere un fatturato superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, quale valore stimato dell’appalto bisogna considerare l’importo contrattuale o il valore globale stimato (così definito all’articolo 3 del bando tipo ANAC) comprensivo di eventuali opzioni (incluso il cd. “quinto d’obbligo”) e rinnovi?
allo stesso modo in caso venga previsto nella documentazione di gara il requisito dei servizi analoghi l’importo di tali servizi deve essere quantificato in base all’importo contrattuale o al valore globale stimato?
in caso di appalto di lavori, qualora la stazione appaltante voglia avvalersi di eventuali opzioni (incluso il cd. “quinto d’obbligo”) è necessario che la classifica dell’attestazione di qualificazione SOA richiesta ai fini della partecipazione tenga conto del valore globale stimato?
Gli esperti di Anci Risponde rinviano innanzitutto all’art. 14, comma 4, del D.lgs 36/2023 il quale dispone che: “il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto”.
Pertanto in risposta al primo dei quesiti formulati si ritiene che per stabilire il valore stimato dell’appalto bisogna considerare il valore globale stimato, comprensivo di eventuali opzioni (compreso il “quinto d’obbligo”) e rinnovi.
Quanto al requisito dei servizi analoghi l’art. 100, comma 11, D.lgs 36/2023 dispone che: “le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
In questo caso, a bene vedere, la norma (a differenza del requisito di fatturato che va determinato in base al valore dell’appalto) non fa riferimento al valore dell’appalto, tal che in risposta al secondo dei quesiti formulati si ritiene che possa essere previsto da parte della stazione appaltante il requisito di aver prestato servizi analoghi nell’ultimo triennio indipendentemente dal valore degli affidamenti pregressi.
Infine e per rispondere al terzo dei quesiti formulati si ritiene, sempre in base a quanto disposto dall’art. 13, comma 4, D.lgs 36/2023 che la classifica dell’attestazione di qualificazione SOA richiesta ai fini della partecipazione tenga conto del valore globale stimato, comprensivo delle eventuali opzioni.