Nel 2010 questa amministrazione comunale rilasciava ad un privato lâautorizzazione per la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico a terra della potenza di 99 kw, ai sensi dei commi 3 e 4 dellâart. 4 L.R. 10/2010 e della D.G.R.V. 453/2010 allâepoca vigenti in materia.
Per quanto attiene alle garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi degli impianti fotovoltaici veniva presentato prima dellâinizio dei lavori, come disposto dalla citata D.G.R.V. n. 453/2010, un deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi. La stessa DGRV disponeva che il mancato deposito della garanzia determinava la decadenza del titolo nonchĂŠ lâobbligo del soggetto autorizzato di ripristino dellâoriginario stato dei luoghi.
Ora il privato sta vendendo tutta la proprietĂ compresi i terreni e lâimpianto fotovoltaico, e chiede al comune lo svincolo del deposito cauzionale, affinchè sia il nuovo acquirente a presentare un nuovo deposito cauzionale.
Si ritiene che tale richiesta non sia ammissibile.
Rimanendo inteso che il deposito cauzionale non sia in alcun modo svincolabile prima della rimozione dellâimpianto fotovoltaico e del completo ripristino dello stato originario dei luoghi, si chiede un Vostro spettabile parere se sia possibile accettare la presentazione di un nuovo deposito cauzionale presentato dal nuovo proprietario svincolando quello depositato nel 2010 dal titolare dellâautorizzazione.
RISPOSTA
Comâè noto, il procedimento di autorizzazione unica (âAUâ) è organicamente disciplinato dal âŚ.
Clicca qui per accedere o qui per attivare un abbonamento âServizi di Base â Anci Rispondeâ