La richiesta referendaria in materia di cittadinanza è diretta ad abrogare,
congiuntamente, l’intero articolo 9, comma 1, lettera f), della legge numero 91 del
1992 e, limitatamente ad alcune parole, l’articolo 9, comma 1, lettera b). La
combinazione delle due diverse abrogazioni avrebbe quale esito che tutti gli stranieri
maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea
potrebbero presentare richiesta di concessione della cittadinanza italiana dopo cinque
anni di residenza legale in Italia.
La Corte ha affermato, con la sentenza numero 11 depositata oggi, che il quesito è
omogeneo, chiaro e univoco.
All’elettore, infatti, è proposta una scelta facilmente intellegibile in ordine agli anni
di residenza nel territorio della Repubblica necessari, per il maggiorenne cittadino
di uno Stato non appartenente all’UE, per poter presentare domanda di concessione
della cittadinanza italiana: dieci, come attualmente previsto, o cinque, come
eventualmente disporrebbe la legge in caso di approvazione del referendum
abrogativo.
La richiesta referendaria non contraddice neppure la natura abrogativa del referendum,
che la Corte ha costantemente ritenuto non può essere utilizzato per costruire,
attraverso il quesito, nuove norme non ricavabili dall’ordinamento.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la nuova regola non sarebbe del tutto
estranea al contesto normativo di riferimento. In caso di approvazione del referendum
abrogativo, infatti, verrebbe a essere modificato esclusivamente il tempo di residenza
legale necessario per poter presentare la domanda di cittadinanza – pari a cinque anni
– restando invece fermi i soggetti che potranno fare la richiesta, i restanti requisiti
per presentarla (la residenza nel territorio della Repubblica e l’adeguata conoscenza
della lingua italiana), nonché la natura di atto discrezionale di “alta amministrazione”
del provvedimento di concessione della cittadinanza.
La Corte ha rilevato che, del resto, il quinquennio di residenza legale sul territorio
nazionale, che prima della legge numero 91 del 1992 era il requisito temporale
richiesto allo straniero per poter ottenere la cittadinanza italiana, è già oggi previsto
dalla legge quale presupposto perché possano conseguire la cittadinanza italiana gli
stranieri maggiorenni adottati da cittadino italiano, gli apolidi e i rifugiati.
La normativa di risulta, pertanto, sarebbe pienamente in linea con un criterio già
utilizzato dal legislatore.
Per gli altri quesiti ammessi si rimanda ai comunicati stampa emessi dalla Corte Costituzionale.
È AMMISSIBILE IL REFERENDUM ABROGATIVO IN TEMA DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE
AMMISSIBILE IL REFERENDUM SULLA RESPONSABILITÀ
DELL’IMPRENDITORE COMMITTENTE
AMMISSIBILE IL REFERENDUM SULLA MISURA MASSIMA DELL’INDENNITÀ DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
È AMMISSIBILE IL REFERENDUM PER L’ABROGAZIONE DEL
DECRETO DELEGATO ATTUATIVO DEL JOBS ACT IN MATERIA DI
LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale