Con la presente nota, anche a seguito dei contatti intercorsi con il Dipartimento per le Politiche di coesione, si forniscono chiarimenti su alcuni aspetti applicativi del DPCM 17 luglio 2020 (c.d. “Decreto Sud”, co. 311-312, L. 160/2019) con cui, si ricorda, sono stati ripartiti, per il quadriennio 2020-2023, complessivi 300 milioni di euro destinati ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:
- i “nove mesi” a disposizione degli enti per l’avvio dei lavori ai fini dell’accesso alle risorse relative all’annualità 2020, decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, avvenuta il 2 ottobre 2020. La scadenza è pertanto fissata al 2 luglio 2021. Si ricorda che tale termine può essere prorogato di 3 mesi su richiesta degli enti. La richiesta di proroga dovrà essere avanzata in prossimità della scadenza e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPCM, “corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19”. Per le annualità 2021, 2022, 2023, il termine di avvio dei lavori è fissato al 30 settembre di ciascun anno di riferimento. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del finanziamento e la riacquisizione al Fondo Sviluppo e Coesione;
- è possibile realizzare le opere utilizzando più annualità del contributo concesso; in tal caso, dovrà essere rispettato il termine di avvio lavori relativo alla prima annualità di riferimento e potrà essere richiesto un CUP unico. Resta fermo che l’erogazione dei contributi seguirà la scansione temporale indicata nell’assegnazione (art 5 del DPCM);
- le opere oggetto di finanziamento devono essere obbligatoriamente monitorate attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria (“SiMon Web”) gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, co. 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative contenute nella circolare 9 dicembre 2020, n. 24, pubblicata sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato;
- per “infrastruttura sociale” il DPCM 17 luglio 2020 intende una delle opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti ai fini del codice unico di progetto (CUP), di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3. In particolare, è necessario tenere presente la classificazione per categoria di investimento da riferire a:
– natura 03 – REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (tipologia 01 – “Nuova realizzazione” o tipologia 07 – “Manutenzione straordinaria”);
– settore 05 – OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI (cfr. pagine 5 e 8-9 “Il sistema di classificazione dei progetti nel CUP”);
- le richieste di erogazione del contributo devono essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: dip.politichecoesione@pec.governo.it. Si precisa che le richieste dovranno tener conto, in diminuzione, delle eventuali economie derivanti da ribasso d’asta.
Allegati:
Fonte: IFEL