Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, con procedura dâurgenza in relazione al previsto parere della Conferenza unificata, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di cui allâart. 18 delle âNorme per la tutela della libertĂ dâimpresa. Statuto delle impreseâ (legge 11 novembre 2011, n. 180).
Il testo, che costituisce il primo intervento organico in materia, introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano le piccole e medie imprese (PMI) in relazione, tra lâaltro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltĂ di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitivitĂ .
Un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri esamina il provvedimento e i principali profili su cui interviene:
- si prevede lâassegnazione di risorse per sostenere programmi di sviluppo di PMI appartenenti alla filiera della moda;
- si riconoscono le societĂ denominate âcentrali consortiliâ quali enti mutualistici di sistema, soggetti alla vigilanza del Ministero ed aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni delle micro, piccole e medie imprese;
- si delega il Governo allâadozione di decreti legislativi recanti la riforma della disciplina dei confidi;
- si estende lâesonero dallâassicurazione obbligatoria anche per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma;
- si prevede che lâINAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza;
- si modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per lâattivitĂ di lavoro prestata con modalitĂ di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilitĂ giuridica del datore di lavoro, lâassolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di unâinformativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dellâobbligo informativo, il datore di lavoro è punito con lâarresto da due a quattro mesi o con lâammenda da 1.200 a 5.200 euro;
- si introduce la definizione degli operatori del settore HO.RE.CA. (distribuzione di prodotti alimentari e bevande presso hotel, ristoranti, bar, catering e simili);
- si riducono i termini previsti perchĂŠ i Consorzi industriali possano riacquistare le aree consortili cedute per attivitĂ produttive in cui gli acquirenti non abbiano realizzato lâinvestimento e riacquistare le aree in cui le attivitĂ siano cessate;
- si introduce la disciplina sul contrasto alle false recensioni online rilasciate con riferimento a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia;
- si prevede la delega al Governo per lâemanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup, e a tutte le attivitĂ di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti;
- si ridefiniscono il ruolo e le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese, chiamato, tra lâaltro, ad attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato âReality Checksâ, che raccoglie informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dallâattuazione delle relative norme.
Fonte: Consiglio dei Ministri