È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto 22 novembre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante “Individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica“.
Il Decreto, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse al provvedimento, definisce le modalità di utilizzo delle risorse della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’art. 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pari a complessivi euro 33.703.000,00 (trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul capitolo 8105, piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro 4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per l’esercizio finanziario 2024, nonché euro 10.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2025.
Gli interventi da finanziare con le suddette risorse sono:
a) interventi resisi necessari a seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;
b) interventi di riqualificazione energetica, con esclusivo riferimento a edifici scolastici adeguati strutturalmente alla normativa sismica vigente.
Fonte: Gazzetta Ufficiale