Un recente quesito in materia di personale è pervenuto da un ente che ha in corso la procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis dal 2022/2036 e chiede se è possibile procedere a progressioni tra aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 del vigente CCNL del 16-11-2022?
Gli esperti di Anci Risponde nel rispondere all’ente, in premessa, segnalano innanzitutto che tutti gli Enti in condizioni di dissesto finanziario, riequilibrio finanziario pluriennale e strutturalmente deficitari, ai sensi dell’art. 243 commi 1 e 7 e dell’art. 243bis del TUOEL, sono soggetti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art. 155 dello stesso TUOEL sia con riferimento alle assunzioni che alla rideterminazione della dotazione organica. Pertanto, sono in ogni caso soggetti al controllo ed all’autorizzazione della Cosfel per ogni tipo di azione di reclutamento, e quindi anche per quanto concerne le progressioni tra le aree. Non vi sono tuttavia limitazioni specifiche all’attivazione di progressioni tra le aree, che potranno essere senz’altro previste all’interno della programmazione dei fabbisogni di personale da sottoporre all’autorizzazione dell’organismo di controllo.
Fatta questa premessa, aggiungono, merita un ulteriore approfondimento la tematica delle progressioni “in deroga” di cui all’articolo 13 comma 6 e seguenti del CCNL e dei limiti alla loro realizzazione, alla luce delle interpretazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore del Contratto. Con i pareri classificati CFL208 e CFL209, l’ARAN ha definito le linee di indirizzo per l’interpretazione del rapporto che sussiste tra numero di assunzioni dall’esterno e numero di progressioni verticali consentite, sia durante il cosiddetto periodo transitorio di prima applicazione del nuovo ordinamento che nella fase di applicazione a regime.
Attraverso la previsione delle risorse di cui all’art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) il legislatore ha dato mandato alla contrattazione collettiva di disciplinare “speciali procedure di valorizzazione del personale”, e ha anche reso possibile lo stanziamento di apposite risorse finanziarie finalizzate a sostenerne l’applicazione, in misura non superiore allo 0,55% del m.s. 2018 – che potranno essere integralmente destinate a progressioni verticali effettuate con procedura speciale.
Di conseguenza, gli enti hanno la possibilità di stanziare risorse contrattuali aggiuntive per le procedure speciali di progressione verticale effettuate ai sensi dell’art 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16 novembre 2022 e dell’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d. lgs. N. 165/2001, in una misura massima dello 0,55% del m.s. 2018 ed in coerenza con i fabbisogni di personale. Poiché tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale, esse prescindono dalle condizioni cui è assoggettata la previsione di risorse destinate ad assunzioni ordinarie.
In aggiunta a questo budget precostituito dal CCNL, gli enti continuano ad avere la possibilità di utilizzare anche le ordinarie risorse assunzionali, rimanendo però all’interno delle previsioni di legge che regolano le assunzioni di personale. Dovranno quindi garantire in misura adeguata la salvaguardia del principio di prevalenza dell’accesso dall’esterno nell’insieme della programmazione dei reclutamenti previsti nel piano dei fabbisogni.
Pertanto, utilizzando esclusivamente il finanziamento dello 0,55% del monte salari 2018, il comune potrà attivare una progressione tra le aree secondo l’art. 13 comma 6 CCNL anche in assenza di ulteriori assunzioni dall’esterno. Una volta esaurito questo budget, sarà possibile attivare progressioni tra le aree ordinarie o anche in deroga, ma sempre rispettando l’obbligo del bilanciamento con nuove assunzioni di natura concorsuale.