Con la recente entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 s.m.i.) numerosi sono i quesiti provenienti dalle stazioni appaltanti in merito all’applicazione della normativa codicistica, ed in uno pervenuto alla Redazione di Anci Risponde l’ente si chiede se alla luce dell’art 18 del D.lgs. 36/2023, sia possibile adottare una disciplina regolamentare che preveda la stipulazione in forma pubblica amministrativa, con atto pubblico informatico o mediante scrittura privata, anche in caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti sopra la soglia dei 40.000 euro.
Gli esperti di Anci Risponde con riferimento al quesito posto, evidenziano che dalla lettura della Relazione di accompagnamento del Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023), in ordine all’art. 18, si legge testualmente che la riscrittura degli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016, persegue lo scopo della semplificazione amministrativa. Difatti l’art. 18, 1° co, D.lgs. n. 36/2023, nell’ipotesi di procedura negoziata oppure di affidamenti diretti, richiamando il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il quale ha l’obiettivo specifico di fornire una base normativa a livello europeo per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli Stati membri, prescrive la formalizzazione dell’affidamento mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, al solo fine di attuare la cd. razionalizzazione dei testi vigenti, quale broccardo sul quale si fonda il recente Codice degli Appalti Pubblici. Sicché, a fronte di quanto ut supra sottolineato, ne consegue che l’adozione di una fonte regolamentare, finirebbe con l’essere in contrasto con la norma succitata e la ratio legis della stessa. Peraltro, per completezza, si osserva che per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, in applicazione del criterio gerarchico e cronologico, alla base del sistema delle fonti del diritto, la prospettazione di una disciplina regolamentare, perderebbe di fatto la propria efficacia precettiva per effetto della sopravvenuta disposizione normativa in esame (In tal senso cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2020 n. 2471).