A valle di un webinar organizzato da Anci Digitale sulle “Ultime novità in tema di determinazione delle indennità degli Amministratori Locali e rendicontazione del contributo Statale” un ente con popolazione prossima alla soglia dei 5.000 abitanti ha posto un elaborato quesito alla redazione di Anci Risponde, innanzitutto chiedendosi, sul punto, se il dato della popolazione da prendere in considerazione per la determinazione delle indennità di cui alla L. 234/2021 rimanga quello indicato nel D.P.R. 20.01.2023 (popolazione al 31.12. 2021) anche nel caso che negli anni seguenti l’Ente superasse al 31.12 le 5.000 unità.
Posto inoltre che il Decreto milleproroghe ha stabilito che gli Enti possono introitare le risorse sino al 31.12.2023 anche nel caso abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia/riduzione, l’ente chiede se in tema vi sono novità relativamente agli anni successivi.
Da ultimo, in riferimento alla risposta fornita dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, quesito n. 3 del comunicato del 10.05.2023, richiede se è possibile utilizzare i risparmi del contributo statale relativi all’indennità del ns. Vicesindaco che è lavoratore dipendente e conseguentemente percepisce metà dell’importo per finanziare parzialmente o totalmente gli incrementi dell’indennità del terzo assessore, nominato in virtù della Legge Delrio.
Gli esperti di Anci Risponde riassumono in premessa il quadro normativo aggiornato, che è stato del resto oggetto di approfondimento del webinar citato, facendo rilevare come la L. n. 134/2021, ha modificato la disciplina delle indennità degli amministratori, prevedendo all’art. 1, comma 583, che a decorrere dall’anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale. Pertanto, per determinare correttamente la fascia demografica di appartenenza dell’ente occorre far riferimento “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”, con ciò introducendosi una modifica al sistema precedente nel quale occorreva far riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG). Gli effetti della modifica delle indennità sono anticipati, applicando percentuali graduali, sin dall’anno 2022.
Il riferimento “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale” sembra far riferimento alla popolazione legale. Sul punto occorre rilevare come la L. n. 205/2017, che ha introdotto il censimento permanente della popolazione (art. 1, comma 227) prevede espressamente che “sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento -, è determinata la popolazione legale adottata con un decreto del Presidente della Repubblica” (art. 1, comma 236). L’opzione interpretativa preferibile della locuzione normativa, sulla base delle disposizioni innanzi richiamate, sembra dover fare riferimento alla popolazione approvata con D.P.R.
L’art. 1, comma 20-ter, del D.l. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2023 dispone che “Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”. Al momento su tale questione non vi sono indicazioni ulteriori relativamente agli anni successivi.
Infine, la risposta al quesito n. 3 indicata nel comunicato del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – del 10.05.2023 fa ritenere che sia possibile utilizzare i risparmi del contributo statale relativi all’indennità del Vicesindaco, lavoratore dipendente, per finanziare parzialmente o totalmente gli incrementi dell’indennità del terzo assessore. In tali casi, secondo il Ministero dell’interno le “parziali compensazioni a favore delle indennità degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti, il principio dell’invarianza della spesa è comunque assicurato dalla modalità di assegnazione del relativo contributo sopra descritto”.