E’ quanto ha richiesto un comune di 14.000 mila abitanti al servizio Anci Risponde per conoscere se, nel dettaglio, il Sindaco possa nominare responsabile di settore il Segretario comunale, in assenza di retribuzione aggiuntiva, ma in presenza di ulteriori apicali categoria giuridica D3 per concorso senza avere preliminarmente verificato la presenza/disponibilità di tali figure (ora elevate qualificazioni) in pianta organica idonee a ricoprire l’incarico. Il Comune si chiede, in sostanza, se nella suddetta ipotesi, sia legittimo nominare il segretario comunale in presenza di funzionari in servizio con titolo, esperienza e livello giuridico adeguato e senza esperire ulteriori verifiche.
Gli esperti di Anci Risponde segnalano in premessa che il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali individua un nucleo essenziale di funzioni per il Segretario comunale correlato alle azioni di collaborazione e assistenza agli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione ai principi di legalità e alla sovraintendenza e coordinamento dei dirigenti o responsabili di servizio e che l’ente può inoltre attribuire, secondo autonome scelte organizzative, altri compiti al Segretario, in linea con le previsioni normative e contrattuali.
L’art. 97, c. 4, lett. d), del Tuel prevede che il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco: tra queste rientra la possibilità di essere nominato Responsabile degli uffici e dei servizi. Il Sindaco ha ampia discrezionalità nell’individuare i Responsabili degli uffici e dei servizi, potendo anche assegnare le relative funzioni al Segretario comunale secondo quanto previsto dall’art. 97, c. 4, lett. d), del Tuel. “Prevede infatti l’art. 109, c. 2, del Tuel che nei comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici oppure demandate al segretario comunale, in applicazione dell’art. 97, c. 4, lett. d) a mente del quale appunto il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia (Consiglio di Stato, sent. n. 4858/2006; Tar Campania-Napoli, sent. n. 1886/2012)” (in tal senso, Tar Campania-Napoli n. 1068/2018).
L’attribuzione di compiti gestionali al Segretario comunale deve essere generalmente di natura temporanea, in considerazione delle funzioni normalmente attribuite a tale figura in materia di anticorruzione e controlli interni. Inoltre, l’art. 1 del contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003 (accordo n. 2), ancora vigente, nel declinare le condizioni oggettive e soggettive necessarie per la maggiorazione dell’indennità di posizione disciplinata dall’art. 41 del CCNL stipulato il 16 maggio 2001 (quadriennio normativo 1998/2001), prevede espressamente, tra le condizioni soggettive, il conferimento di incarichi gestionali, precisando che “occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’ente”. Tale disciplina è ancora vigente ai sensi dell’art. 110, comma 5, del CCNL Area Funzioni Locali del 17/12/2020.
Per completezza, si precisa che l’attribuzione di responsabilità gestionali al Segretario comunale comporta la necessità della corretta applicazione dei CCNL e del CCDI citato in termini di corretta determinazione dell’indennità di posizione.