Via libera della Camera, in prima lettura, alla proposta di legge sulle lobby. La principale novità è l’obbligo di iscrizione a un registro nazionale per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi da parte di coloro che intendono svolgere questa attività nei confronti dei decisori pubblici. Un obbligo che dà seguito all’accordo interistituzionale siglato lo scorso 20 maggio tra Consiglio dell’Unione europea, Commissione e Parlamento europeo”.
Ecco i principali contenuti della proposta di legge:
- l’obbligo di iscrizione a un istituendo registro nazionale per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi per coloro che intendono svolgere tale attività presso i decisori pubblici;
- la trasparenza dell’agenda degli incontri dei rappresentanti di interessi;
- il codice deontologico;
- un comitato di sorveglianza ad hoc presso l’Antitrust e un apparato sanzionatorio in caso di violazioni.
Sul piano applicativo, tra i decisori pubblici rientrano i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni in questi comuni; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d’Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici e i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di tutte le istituzioni fin qui citate. Sono escluse dal campo di applicazione della legge le attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
Per quanto attiene direttamente alla Pubblica amministrazione, non possono iscriversi al registro:
- i decisori pubblici, durante il loro mandato e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale e regionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi;
- i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell’incarico;
- i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell’incarico;
- i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico;
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l’amministrazione della giustizia;
- coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
- coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o enti privati di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la durata dell’incarico.