La costante interpretazione in ordine ai limiti del diritto di accesso del consigliere comunale, seguita per anni, riteneva che il diritto del consigliere comunale a ottenere dall’Ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontrasse alcuna limitazione derivante dalla eventuale natura riservata dei dati, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio. Negli ultimi anni, però, il diritto alla riservatezza ha ottenuto nell’ordinamento una sempre maggiore tutela, essendo considerato uno dei diritti fondamentali della persona.
In materia di accesso, da un lato si registra un orientamento tradizionale secondo cui la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali in quanto gli stessi sono comunque tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2022, n. 8667; Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3161), mentre dall’altro lato si registra un orientamento del Consiglio di Stato (11 marzo 2021, n. 2089) secondo cui non possono essere ammessi “diritti tiranni” (nel caso di specie: quello dei consiglieri comunali ad avere accesso agli atti del proprio comune) rispetto ad altre situazioni che godono peraltro di una certa copertura costituzionale (sempre nella specie: riservatezza di terzi). In queste ipotesi occorre operare un “equilibrato bilanciamento” tra le due posizioni (l’una dei consiglieri a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, l’altra relativa alla riservatezza di terzi i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione) attraverso la messa a disposizione di dati e informazioni in forma tale da non comportare, in ogni caso, la divulgazione dei nominativi dei soggetti interessati.
Il nuovo filone interpretativo, maggiormente attento alla tutela della riservatezza dei cittadini coinvolti dall’azione politica del consigliere, impone una riflessione rispetto al modo tradizionale con cui le amministrazioni locali affrontano il tema, in primo luogo quello relativo all’ammissibilità di collegamenti da remoto al protocollo e al sistema contabile dell’Ente.
Nel corso del webinar si darà ampio spazio alle decisioni della giurisprudenza sempre più numerose sul tema.
L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A.
PROGRAMMA – mercoledì 7 giugno 2023
ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI
Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.
ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO
Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde
- La disciplina contenuta nell’art. 43, c. 2, del Tuel
- I principi generali in materia di accesso del consigliere comunale
- I limiti all’accesso del consigliere comunale
- Il ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali
- Rassegna delle più recenti decisioni del giudice amministrativo
- L’accesso ai dati relativi ai contributi sociali
- L’accesso ai dati tributari
- L’accesso ai sistemi informatici dell’Ente (protocollo e contabilità)
- L’accesso riferito ad interessi privati del consigliere
- Il differimento dell’accesso
- La limitazione del diritto di accesso per esigenze funzionali dell’ente
- L’obbligo del segreto cui è tenuto il consigliere comunale
- Consigli operativi.
ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI
ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI
La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.
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